Domande frequenti

La difesa d’ufficio è riservata a chi, a prescindere dal reddito, non abbia nominato un proprio difensore di fiducia; il patrocinio a spese dello Stato è riservato, invece, a chi non ha reddito sufficiente per potersi permettere un difensore.

Il gratuito patrocinio è un istituto garantito dallo Stato Italiano che permette a tutti i cittadini in possesso di determinati requisiti di reddito e “morali” di essere rappresentati in giudizio da un avvocato senza farsi carico delle spese processuali (parcella dell’avvocato, contributo unificato, spese di notifica, bolli, tassa di registro etc.)

Sì, il patrocinio a spese dello stato è per tutti, italiani e stranieri, comunitari e non appartenenti all’Unione Europea, purché “regolarmente soggiornante” sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare. Per i redditi prodotti all’estero, il cittadino di Stati non appartenenti all’Unione Europea correda l’istanza con una certificazione dell’autorità consolare competente, che attesta la veridicità di quanto in essa indicato.

Sì, possono essere ammessi enti o associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economica, purché soddisfino entrambi i requisiti di reddito e morali.

Per essere ammessi al gratuito patrocinio è necessario soddisfare due requisiti: uno reddituale e uno soggettivo. I limiti di reddito sono stabiliti dal legislatore e vengono adeguati ogni due anni in base all’indice ISTAT. Il limite di reddito attualmente, secondo l’ultimo adeguamento, è pari a € 11.528,41. Ai fini della determinazione di tale limite si deve tenere conto dei redditi di tutti i componenti che fanno parte del stesso nucleo familiare del richiedente; nel computo sono compresi anche i redditi esenti da imposta e quelli per i quali è prevista un’imposta sostitutiva (es.: pensioni di guerra, interessi conto corrente). Nel caso di patrocinio in ambito penale il limite di reddito è elevato di € 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi. Oltre ai requisiti di reddito, è richiesto anche un requisito morale, ovvero non aver riportato condanne con sentenza definitiva per i reati di associazione di tipo mafioso anche straniere, associazione finalizzate al contrabbando di tabacchi, associazione finalizzate al traffico di stupefacenti, traffico di stupefacenti limitatamente alle ipotesi aggravate dall’art. 80 del D.P.R. 309/90, reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416 bis c.p. avvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.

Nel procedimento penale il limite di reddito complessivo di 11.528,41 euro viene elevato di 1.032,91 euro per ognuno dei familiari conviventi. Inoltre è bene ricordare che sono sempre ammessi di diritto, qualunque sia il reddito, anche se superiore al limite di reddito complessivo di 11.528,41 euro tutte le vittime di reati di:

  • stalking
  • maltrattamenti in famiglia
  • pratiche di mutilazioni degli organi genitali
  • violenza sessuale
  • violenza sessuale di gruppo
  • atti sessuali con minorenni
  • reati commessi ai danni di minori

Qui trovi un elenco aggiornato al 2020 di tutti i professionisti abilitati che operano a Palermo: Elenco

Sì, il cittadino che presenta la domanda ha completa libertà nella scelta dell’avvocato che lo difenderà in giudizio, a patto che lo stesso sia iscritto negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato. L’Avvocato Matteo La Barbera è iscritto nella lista dei difensori disponibili al patrocinio gratuito presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo.

Nel processo penale l’interessato può chiedere di essere ammesso al gratuito patrocinio quando sia indagato, imputato, condannato, o anche sia persona offesa da reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile o civilmente obbligato per la pena pecuniaria.

É necessario innanzitutto recarsi presso l’Avvocato scelto, muniti di un valido documento d’identità e modello ISEE aggiornato.

É necessario presentare una istanza nella quale il richiedente autocertifica alla autorità le proprie condizioni morali e di reddito. La firma apposta dal richiedente sulla domanda deve essere autenticata dall’Avvocato che assumerà la difesa che poi si occuperà di presentare l’istanza presso l’autorità competente.

Non vi sono limiti al numero di volte in cui un cittadino può usufruire di questo istituto, purché ogni volta siano rispettati tutti i requisiti per l’ammissione.

Si, il gratuito patrocinio può essere richiesto in qualunque grado del giudizio;

in questo caso l’Avvocato, oltre ad essere iscritto negli elenchi dei legali disponibili al gratuito patrocinio, dovrà anche essere patrocinante in Cassazione. L’avvocato Matteo La Barbera è abilitato all’esercizio della professione dinnanzi le giurisdizioni superiori come la Suprema Corte di Cassazione.

Può succedere che chi è stato ammesso al gratuito patrocinio in un determinato periodo, avendone i requisiti, modifichi la propria situazione reddituale (ed esempio una persona disoccupata che trova lavoro) superando il limite di reddito consentito per l’ammissione.

In tal caso il richiedente, che è tenuto a comunicare le variazioni di reddito entro 30 giorni dalla ricorrenza annuale della presentazione della domanda o della comunicazione della precedente variazione, perde il diritto ad usufruire del gratuito patrocinio.

Viceversa, in caso di condizioni economiche mutate in senso sfavorevole, come ad esempio la perdita del lavoro o l’allontanamento di un componente del nucleo familiare che contribuiva al reddito complessivo, la persona interessata ha facoltà di richiedere l’ammissione al gratuito patrocinio in qualunque fase del processo.